La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50919 del 17 Dicembre 2019, ha ribadito che l’installazione di una telecamera sul posto di lavoro diretta verso il luogo in cui i propri dipendenti svolgono le proprie mansioni o su spazi dove essi hanno accesso anche sporadicamente, deve essere preventivamente autorizzata dall’Ispettorato dal Lavoro o deve essere autorizzata da un particolare accordo con le rappresentanze dei lavoratori.

Le apparecchiature di videosorveglianza sul posto di lavoro possono essere installate nei locali aziendali solo in caso di rispetto della procedura prevista dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (cd. “Statuto dei Lavoratori”). Dunque, a nulla rileva il consenso per iscritto di tutti i lavoratori con l’informazione della presenza delle telecamere; né tale pratica risulta essere idonea per sanare l’illecito datoriale che non ha seguito l’iter previsto.

La mancanza di queste premesse, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro.

Le telecamere non possono essere installate in ogni ambiente aziendale ad esempio in ambienti delicati come spogliatoi, bagni o similari.

A tal proposito lo staff di Security Trust ha partecipato ad un corso di formazione e aggiornamento sul tema.